Il decreto Cura Italia paralizza ogni azione giudiziaria. La norma di nostro interesse è l’art. 83 intitolato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, in particolare modo il comma 2.
Analizziamo la norma relativamente all’ipotesi dei procedimenti esecutivi.
Il comma in esame parla di “sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi”, riferendosi con tale terminologia a tutto ciò che attiene alla procedura esecutiva quindi al primo atto formale di avvio del procedimento esecutivo e rappresentato dalla notifica dell’atto di precetto, nonchè dall’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ricadendovi automaticamente anche la notifica dell’atto di pignoramento quale atto intermedio fra i due, che deve avvenire inderogabilmente entro novanta giorni dalla notifica del primo in quanto, non rispettando tale termine, il precetto diviene inefficace.
Pertanto, risultando sospeso ogni termine dal 9 marzo e ricominciando lo stesso a decorrere allo scadere del 15 aprile, slitteranno conseguentemente tutti i termini indicati nei vari atti notificati nonché i relativi termini processuali. Ciò comporterà che nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, l’udienza cartolare indicata nell’atto, se ricadente in tale lasso di tempo, non potrà essere rispettata e verrà aggiornata d’ufficio dalla cancelleria delle esecuzioni all’atto dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
Nel caso tu fossi il debitore, il mio consiglio è di verificare il rinvio dell’udienza contattando il legale del creditore che ti ha notificato l’atto di pignoramento presso terzi.