Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 ottobre 2020 – 9 febbraio 2021, n. 3130
1) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
2) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Il caso esaminato dalla suprema corte riguarda il debitore che aveva avanzato delle contestazioni sul quantum dovuto alla banca.