Fideiussione antitrust : il principio di diritto  Cassazione  del 30 dicembre 2021 n. 41994

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ( fattispecie relativa agli effetti dei contratti di fideiussione stipulati e redatti a valle secondo gli schemi predisposti dell’ABI e ritenuti parzialmente nulli dall’Autorità Garante in violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990).

L’attesa sentenza delle sezioni unite stabilisce 

la nullità parziale delle clausole richiamate dallo schema Abi.

Una Tutela del mercato in senso oggettivo e tutela reale. con la nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust

il  riconoscimento,  alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria  del diritto a far valere la nullità del contratto, si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”

 

Le sezioni precisano:

“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”

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