Tribunale di Prato – Dott.ssa Capanna – Sentenza 831/2024
Accolta l’eccezione sollevata dagli Avv. Francesco Querci e l’Avv. Lucia P. Terlizzi circa la carenza di legittimazione attiva della banca cessionaria del rapporto di conto corrente e del mutuo di due loro clienti
Cessione in blocco – mancanza della prova della cessione dell’inclusione del credito oggetto di cessione – respinta la domanda della banca art. 58 Tub – art. 2729 c.c
principi di diritto della sentenza
questione di merito e non di rito
La questione della legittimazione attiva è una questione di merito e non di rito, riguardando più che la legitimatio ad causam, la titolarità del diritto azionato (cfr. Cass., Sez. 1 – , Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009; Cass. Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass. Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
onere della prova ai fini dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la prova presuntiva dall’art. 2729 c.c
- grava sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l’onere di produrre documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco.
- in caso di cessioni plurime, grava, poi, sull’ultimo cessionario l’onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l’attuale titolarità del credito, posto che vale il principio nemo pluris transferre potest quam ipse habet.
- il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell’atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/01/2024, n. 315, rv. 669963-01: v. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 14/07/2023, n. 20267, rv. 668179-01).
- la pubblicazione dell’avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale non rappresenta una prova sufficiente, che può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01).
- la cessione è comprovata dalla produzione del contratto sottoscritto dalle parti, ma deve anche verificarsi se gli elementi raccolti siano sufficienti a dimostrare l’inclusione nell’operazione dello specifico credito fatto valere.
- L’unico elemento di prova dell’avvenuta cessione, consistente il possesso dei documenti attinenti al rapporto tra la banca e il debitore non è sufficiente ad attestarne l’inclusione nell’operazione di cessione in blocco
- Un unico indizio esclude il presupposto della concordanza, il quale richiede la presenza di una pluralità di elementi confluenti in un’unica direzione.
- Va poi considerato che, nonostante non sia prevista la forma scritta né ad validitatem néad probationem, nel caso di cessioni di crediti in blocco, regolate dall’art. 58 tub, la valutazione degli indizi non può prescindere dal fatto che la cessione sia stata necessariamente conclusa in forma scritta, sia alla luce del carattere presumibilmente significativo dell’importo totale dei crediti ceduti sia in ragione della qualità delle parti (una banca e una società di capitali), di talché è ragionevole richiedere la prova scritta dell’inclusione del diritto azionato o comunque una prova indiziaria particolarmente qualificata.
- Nel caso di specie, in ogni caso, la forza probatoria dell’indizio è evidentemente pregiudicata dalla mancata produzione in giudizio degli estratti conto che registrino l’andamento del rapporto dalla sua origine.
Non essendo, dunque, sufficientemente documentata la titolarità del credito fatto valere, manca la prova dei fatti costitutivi posti alla base della domanda avanzata dalla banca in sede monitoria e ribadita in questa sede, che quindi deve essere respinta, con revoca del provvedimento monitorio opposto e assorbimento delle domande subordinate. Risultano assorbite le ulteriori questioni sollevate dall’opponente in ordine all’an e al quantum della pretesa.