La Cassazione interviene sull’annosa questioni del mancato rinnovo dei permessi
Cass. civ., sez. II, ord., 17 luglio 2024, n. 19680
Come più volte sostenuto dal mio studio, finalmente la Cassazione sposa il principio dell’UNICA VIOLAZIONE.
La vicenda in esame origina dall’opposizione presentata con separati ricorsi da un’automobilista avverso 39 verbali di violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, notificati in due tranches, nonché avverso ulteriori 19 verbali di violazione delle medesime norme, di nuovo notificati in due tranches, elevati dalla Polizia Municipale all’opponente per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista di autorizzazione.
La donna deduceva di essere incorsa in errore incolpevole, avendo la convinzione di essere ancora titolare del permesso di circolare nella zona a traffico limitato, non avendo l’amministrazione comunale inviatole alcuna comunicazione a distanza di circa due anni dal cambio di residenza, né avrebbe mai irrogato e notificato alcuna sanzione amministrativa prima di quelle oggetto di impugnazione.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici, in parziale accoglimento dei ricorsi, annullavano tutti i verbali tranne uno.
Di qui, il ricorso in Cassazione del Comune, il quale contesta che, pur avendo il giudice accertato che si tratta di una pluralità di condotte, «ne ha erroneamente ed illogicamente dedotto la riconducibilità dell’aspetto colposo delle violazioni alla sola prima infrazione commessa in forza di un’improbabile unificazione delle singole condotte»; invece, la configurazione di tali illeciti come un tutt’uno presupporrebbe il loro inquadramento nella categoria del concorso formale, tuttavia espressamente escluso per le violazioni alla disciplina in tema di zona traffico limitato ed aree pedonali dall’art. 198, comma 2, CdS.
Il motivo è infondato. La Corte, infatti, afferma che nel caso di specie le trasgressioni compiute dall’automobilista non integrano un’ipotesi di concorso formale, il quale richiede l’unicità dell’azione (od omissione) produttiva della pluralità di violazioni (ex multis: Cass. n. 10890/2018):
le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (reiterazione specifica), ai sensi della legge vigente ratione temporis, «stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta».
Il motivo è infondato. La Corte, infatti, afferma che nel caso di specie le trasgressioni compiute dall’automobilista non integrano un’ipotesi di concorso formale, il quale richiede l’unicità dell’azione (od omissione) produttiva della pluralità di violazioni (ex multis: Cass. n. 10890/2018): le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (reiterazione specifica), ai sensi della legge vigente ratione temporis, «stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta».