Tribunale di Prato – Giudice Fioroni 28/01/2021
- Venditori : La giurisprudenza di legittimità ha escluso di poter invocare l’inadempienza dei venditori nel caso in cui la parte promittente l’acquisto sia a conoscenza delle irregolarità urbanistiche dell’immobile, escludendo la consapevolezza di questa circostanza la risoluzione del contratto preliminare (Cass. civile n. 22708/2017).
- Non può essere mosso alcun rimprovero al comportamento tenuto dai venditori convenuti in giudizio, che risulta essere stato improntato ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale, in quanto gli odierni acquirenti sono stati perfettamente messi a conoscenza della situazione urbanistica dell.immobile (che è stato venduto nell’.effettivo stato di fatto e di diritto risultante dall’.atto notarile) e, di conseguenza, nella possibilità di valutare la convenienza dell’affare.
- Notaio: Il notaio, nel nostro ordinamento, non ha alcun ruolo sul controllo della regolarità urbanistica dell’immobile. La legge non prevede, infatti, in caso di difformità urbanistiche, la responsabilità del notaio. Il pubblico ufficiale rogante non ha quindi nessun obbligo di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in ordine alla conformità urbanistica del bene compravenduto (cfr. Cass. civile n. 11628/2012, secondo cui “nessun obbligo riguarda il notaio, tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell’.alienante, risultino gli estremi della conformità agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria”).