Il caso che porto all’attenzione del lettore riguarda una richiesta di Finanziamento (ai sensi del DL 08/04/2020 n. 23 convertito ili Legge 40/2020) da parte di un imprenditore per l’importo di € 25.000,00 per l’agevolazione delle aziende in difficoltà a seguito della pandemia da coronavirus.
Cosa succede se la banca, relativamente all’ipotesi base dei 25.000,00 euro (per un fatturato superiore a 100.000,00 euro) si rifiuta di concederlo, evidentemente operando una valutazione del richiedente del “merito creditizio“.
Spesso le banche, anche con motivazioni differenti hanno rifiutato la concessione del prestito garantito dallo Stato.
In uno di questi casi, la vicende è arrivata in Tribunale ove, attraverso un procedimento d’urgenza, addirittura inaudita altera parte, cioè senza neppure ascoltare la banca, il Giudice ha ordinato alla banca di concedere il prestito!
La garanzia dello Stato è del 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle impresebfino a 499 dipendenti, ma anche alle ditte individuali.
Orbene il principio che si ricava dal provvedimento del tribunale, vuole che – secondo una corretta interpretazione della norma – per questa categoria di prestiti non si proceda con la valutazione del merito di credito, è sufficiente un’autocertificazione sui ricavi, risultando vietata alle banche di valutare la richiesta alla stregua di un fido vero e proprio da erogare in autonomia.
Si tratta di un primo provvedimento, soggetto anche ad una nuova valutazione da parte del Giudice che lo ha emesso dopo che verranno sentite tutte le parti, ovvero anche la banca, ma ciò non toglie la valenza di carattere generale al principio indicato dallo stesso giudice.